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Più di dieci anni fa David Foster Wallace l'aveva teorizzato in un saggio: è giusto bollire viva una creatura per la felicità del palato umano? Ora a dare una risposta a questa domanda ci hanno pensato gli svizzeri che hanno proibito la pratica, in uso da sempre, di gettare le aragoste (ma anche i gli astici) vivi in una pentola bollente.

La suggestione di Wallace veniva dal Festival dell'aragosta del Maine, dove aveva visto la pentola più grande del mondo in grado di cuocere 100 crostacei in un colpo solo. 'Considera l'aragosta' si intitolava il saggio che lo scrittore – poi morto suicida – dedicò a quell'esperienza.

C'è da dubitare che il governo svizzero abbia preso la decisione sulla base della lettura di quel saggio, ma fatto sta che ha imposto, a partire dal prossimo 1 marzo, l'obbligo di stordire le aragoste prima di gettarle vive nel pentolone dell'acqua bollente per lessarle, come invece vuole la tradizione culinaria universalmente accettata. Nel testo del decreto avente forza di legge si sancisce: "La pratica di calare vive le aragoste nell'acqua in ebollizione, comune nella ristorazione, non sia più permessa".

Come fare? Per le autorità federali non c'è problema: o l'elettroshock, o la "distruzione meccanica" delle cellule cerebrali della bestia, la quale in pratica non bollirà più, ma andrà alla sedia elettrica oppure sarà presa a martellate. La misura, comunque, si basa su un assunto scientifico: quello per cui le aragoste hanno un sistema nervoso ben sviluppato, quindi sentono parecchio il dolore quando finiscono nell'acqua a 100 gradi.
Non si tratta comunque dell'unica misura a difesa del crostaceo vittima della sua stessa delicatezza: nella Confederazione ne verrà vietato tassativamente il trasporto e il mantenimento su giaccio o in acqua ghiacciata, da effettuarsi solo ed esclusivamente "nel loro ambiente naturale".

Una norma simile è in vigore anche in Italia dallo scorso anno, ricorda Repubblica, quando la Corte di Cassazione equiparò la conservazione "in uno stato di detenzione e sofferenza" a tutti gli altri maltrattamenti su animali punibili secondo quanto previsto dal nostro codice penale.