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Il ricorso di Milano sulla sede dell’Agenzia europea del farmaco è “manifestamente irricevibile”. Lo sostiene il documento dell’ufficio giuridico del Consiglio della Ue, di cui l’AGI è entrata in possesso, che in 26 pagine illustra i motivi per cui ritiene che la richiesta del capoluogo lombardo di una sospensiva sulla decisione che riguarda l’assegnazione della sede dell’Ema​ non può essere accolta. Secondo la ‘memoria difensiva’ del Consiglio Ue, in primo luogo il comune di Milano ha commesso un “errore” perché ha fatto ricorso contro la ‘decisione del Consiglio dell’Unione europea’. Ma il Consiglio, si legge nel documento, “non può essere considerato l’autore della decisione impugnata, ed essa non può in alcun modo essergli attribuita”: la decisione su Ema infatti non è stato adottata dal Consiglio, ma “dai rappresentanti degli Stati membri che hanno agito dunque non in qualità di membri del Consiglio, ma in qualità dei rappresentati dei loro governi, esercitando in tal modo collettivamente i poteri degli Stati membri”.

Il ricorso di Milano quindi, “lungi dal potersi qualificare come ‘decisione del Consiglio dell’Unione’ è invece stato adottato dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in qualità di rappresentanti dei loro governi, a margine di una riunione del Consiglio”. Inoltre, continua il documento che contiene le osservazioni scritte del Consiglio Ue, il Comune di Milano non è il destinatario dell’atto impugnato, perchè “non ha avuto alcun ruolo diretto nell’intera procedura di selezione che ha unicamente visto coinvolta la Repubblica italiana”. Spettava agli stati membri infatti, così come era stato deciso dal Consiglio Ue del 22 giugno 2017, presentare le candidature, scambiare informazioni con la Commissione e partecipare alle procedure di voto per l'assegnazione delle agenzie. “Il fatto che alcuni stati membri abbiano deciso di associare le amministrazioni delle città candidate alla preparazione delle offerte – si legge nelle osservazioni del Consiglio – non altera il dato giuridico, che vede tali entità come meri soggetti terzi della procedura” Il servizio giuridico del Consiglio Ue dunque, considera che la domanda di sospensione cautelare richiesta da Milano sulla decisione di assegnare ad Amsterdam la sede dell’Ema debba essere “rigettata per manifesta irricevibilità della domanda principale”.